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[dattiloscritto]
[15-02-1933]
Convenzione [tra Don Orione e l’Impresa Figli Pietro Castelli per la costruzione del
Santuario di S. Antonio in Reggio Calabria]
L’anno millenovecentotrentacinque, addì 15 del mese di febbraio in Roma
e nella Sede, tra il Rev.mo sac. Don Luigi Orione fu Vittorio, nato in Pontecurone
(Alessandria), Superiore generale della Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza,
e l’Ing. Gr. Uff. Leone Castelli fu Pietro, nato in Siziano di Pavia, quale titolare della
Impresa di Costruzioni Figli di Pietro Castelli, con sede in Roma Via Gioberti N° 60,
premesso che il Rev. Don Luigi Orione, ha sollecitato l’ajuto del l’Ing. Leone Castelli
allo scopo di poter edificare, con le elargizioni dei fedeli, in Reggio Calabria, Contrada
Collina degli Angeli, un Santuario dedicato a S. Antonio di Padova, comprendendo
che la costruzione stessa, e per il suo carattere, e per la sua struttura asismica,
doveva essere edificata in breve e con continuità, pure attendendo le oblazioni suddette
per coprire la spesa, che l’Ing. Leone Castelli, pel suo alto apprezzamento e stima
verso il Sac. Don Luigi Orione e la sua Congregazione, ha accettato di eseguire le opere
di costruzione di che trattasi, limitatamente a quelle afferenti al rustico e per una spesa
massima di lire seicentomila, accordando per il rimborso della detta somma un respiro
massimo, tutto ciò premesso; con la presente scrittura privata, da valere al pari
di istrumento pubblico, si conviene quanto appresso:
art. 1 - Il Sac. Don Luigi Orione, affida alla Impresa Figli di Pietro Castelli, per cui
accetta l’Ing. Gr. Uff. Leone Castelli, l’appalto delle opere di costruzione al rustico del
Santuario suddetto, per come sono descritte e valutate nell’estimativo qui allegato, che,
sottoscritto dalle parti si chiama a far parte integrante della presente scrittura, salvo
migliore conteggio dei quantitativi da eseguirsi in sede di liquidazione, tra l’Impresa e
l’ufficio tecnico, sezione di Reggio Calabria, dell’opera interdiocesana per la
ricostruzione delle chiese in Calabria, con il preciso accordo che saranno eseguite le opere
indispensabili e contenute nello importo massimo di L. 600.000- (seicentomila) con
contabilità delle opere eseguite ed accurati preventivi da farsi, prima dell’inizio delle opere
tra l’impresa ed il suddetto ufficio tecnico.
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art. 2. - Al raggiungimento di detta somma, qualora la Congregazione dei Figli
della Divina Provvidenza fosse in grado e nel desiderio di proseguire i lavori,
a completamento o integrazioni delle opere eseguite, potranno essere studiati e definiti
tra le parti nuovi accordi.
art. 3. - Il prezzo della costruzione, come risulterà dalla predetta liquidazione,
e non oltre la cifra suddetta di L. 600 mila, sarà corrisposto alla impresa Figli
di Pietro Castelli, dal Rev. Sac. Don Orione, o dai suoi eredi od aventi causa,
nel periodo di dieci anni, dalla fine dei lavori, in rate annuali e senza aggravio di interessi.
art. 4. - Ogni altra condizione non prevista od espressa nella presente scrittura,
sarà definita con accordi da prendersi in base alla reciproca alta stima fra le parti contraenti,
ed in base agli usi e consuetudini vigenti tra la Santa Sede e la impresa
Figli di Pietro Castelli.
Letto, confermato e sottoscritto
Sac.te Luigi Orione della Div. Provvidenza
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