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Tra l’Associazione «Madri Argentine» e il sacerdote Luigi Orione, nella sua qualità
di Superiore gen.le della Congregazione dei Figli della Div.na Provvidenza,
si
stipula il presente contratto, oggi quale compromesso privato, da
rendersi in appresso
anche in forma pubblica legale:
I
L’Associazione Madri Argentine con
domicilio legale di carattere civile, con
avente domicilio legale nella città di Buenos Aires, in Via Monteagudo N. 830,
sorta per la protezione dei minorenni poveri, trasmette e cede completamente
al sac. Luigi Orione, Superiore gen.le della Congregazione della Divina Provvidenza
l’asilo-collegio situato nella parrocchia di San Cristobal, tra le vie Ambato e Monteagudo,
cioè
tutto il fabbricato e i padiglioni in legname che vi sono annessi, e
tutto quanto, alla
data
di oggi si trovano in detto edificio di arredamento
(si trovan tavoli,
lettiere, macchine,
banchi, attrezzi di cucina, biancheria) che, alla data di oggi si trova in detto Istituto, -
di
proprietà della Associazione Madri Argentine con
e tutto che in esso fos
è
nonché
ogni diritto di usufrutto che la stessa Associazione ha sul terreno
ad essa ceduto in
usufrutto
dalla municipalità.
II
Trasmettono al sacerdote Orione od a chi [per
esso] ogni
facoltà
la
più ampia libertà e indipendenza per tutto che riguarda
accettazione e dimissione
allontanamento
dei ragazzi, come come
del personale, e per tutto che si riferisce
alla Direzione normale e amministrativa, nonché al governo e sviluppo dell’Istituto.
Cosicché
la Congregazione della
dei Figli della Divina Provvidenza rappresentata
da Don Orione, o da chi per esso, tiene libertà e piena autonomia in tutto.
III
L’Associazione Dame Argentine si obbliga di continuare come
in passato
a
dare tutto il ogni suo
appoggio aiuto morale e
materiale come in passato; e
a far tenere
nell’Istituto
le contribuzioni del governo o di altri enti, e
i sussidi dei Benefattori
privati,
nonché
quei lasciti fatti che
persone benefiche avessero fatto o facessero, per
a favore
dell’Istituto
così pure quei le
riserve che vi sono o gli oggetti
i beni che a tale scopo
venissero elargiti.
IV
Su semplice richiesta del sacerdote Orione, o
di chi per esso in caso
di decorsa
o di chi gli succederà nel governo della Congr., si obbligano in qualunque momento
di
passare con atto legale
la proprietà stessa dell’edificio con ogni suo annesso mobile
o
immobile in esso contenuto
per atto legale a persona o ad ente che
il da designarsi
dal sacerdote Orione o da chi lo rappresenti e ogni altro diritto è dichiarato
in questo atto privato.
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