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 Tra l’Associazione «Madri Argentine» e il sacerdote Luigi Orione, nella sua qualità

di Superiore gen.le della Congregazione dei Figli della Div.na Provvidenza,

si stipula il presente contratto, oggi quale compromesso privato, da rendersi in appresso

anche in forma pubblica legale:

 I L’Associazione Madri Argentine con domicilio legale di carattere civile, con

avente domicilio legale nella città di Buenos Aires, in Via Monteagudo N. 830,

sorta per la protezione dei minorenni poveri, trasmette e cede completamente

al sac. Luigi Orione, Superiore gen.le della Congregazione della Divina Provvidenza

l’asilo-collegio situato nella parrocchia di San Cristobal, tra le vie Ambato e Monteagudo,

cioè tutto il fabbricato e i padiglioni in legname che vi sono annessi, e tutto quanto, alla

data di oggi si trovano in detto edificio di arredamento (si trovan tavoli, lettiere, macchine,

banchi, attrezzi di cucina, biancheria) che, alla data di oggi si trova in detto Istituto, -

di proprietà della Associazione Madri Argentine con e tutto che in esso fos è

nonché ogni diritto di usufrutto che la stessa Associazione ha sul terreno ad essa ceduto in

usufrutto dalla municipalità.

 II Trasmettono al sacerdote Orione od a chi [per esso] ogni facoltà

la più ampia libertà e indipendenza per tutto che riguarda accettazione e dimissione

allontanamento dei ragazzi, come come del personale, e per tutto che si riferisce

alla Direzione normale e amministrativa, nonché al governo e sviluppo dell’Istituto.

 Cosicché la Congregazione della dei Figli della Divina Provvidenza rappresentata

da Don Orione, o da chi per esso, tiene libertà e piena autonomia in tutto.

 III L’Associazione Dame Argentine si obbliga di continuare come in passato

a dare tutto il ogni suo appoggio aiuto morale e materiale come in passato; e a far tenere

nell’Istituto le contribuzioni del governo o di altri enti, e i sussidi dei Benefattori privati,

nonché quei lasciti fatti che persone benefiche avessero fatto o facessero, per a favore

dell’Istituto così pure quei le riserve che vi sono o gli oggetti i beni che a tale scopo

venissero elargiti.

 IV Su semplice richiesta del sacerdote Orione, o di chi per esso in caso di decorsa

o di chi gli succederà nel governo della Congr., si obbligano in qualunque momento

di passare con atto legale la proprietà stessa dell’edificio con ogni suo annesso mobile

o immobile in esso contenuto per atto legale a persona o ad ente che il da designarsi

dal sacerdote Orione o da chi lo rappresenti e ogni altro diritto è dichiarato

in questo atto privato.

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