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 Delle Visite in Convitto

 1) I genitori degli alunni, o chi ne fa le veci, possono visitare gli alunni una volta

la settimana, nel giorno e nell’ora stabilita, vale a dire la domenica dalle 12¼ alle 13.

 2) Alle famiglie che non dimorano in città, e non possono venire la domenica, è

consentito di vedere i figliuoli in altro giorno, durante la settimana, sempre che ne facciano

domanda al Direttore, e si presentino al Convitto nelle ore diurne e i giovani non siano

occupati negli studî o in lezioni di insegnamento speciale: l’ora più acconcia è sempre

dalle 12¼ alle 13.


 V È severamente vietato il portare agli alunni cosa alcuna mangereccia, romanzi,

libercoli, giornali, o altri oggetti di qualsiasi natura: dove questa proibizione non venga

rispettata, l’alunno sarà privato della visita.

 VI Le persone estranee alla famiglia dell’alunno non potranno visitarlo, se non ne

abbiano facoltà da quella, e presentino al Direttore apposita lettera, che autorizzi la visita.

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