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Delle Visite in Convitto
1)
I genitori degli alunni,
o chi ne fa le veci, possono visitare gli alunni una volta
la settimana, nel giorno e nell’ora stabilita, vale a dire la domenica dalle 12¼ alle 13.
2) Alle famiglie che non dimorano in città, e non possono venire la domenica, è
consentito di vedere i figliuoli in altro giorno, durante la settimana, sempre che ne facciano
domanda al Direttore, e si presentino al Convitto nelle ore diurne e i giovani non siano
occupati negli studî o in lezioni di insegnamento speciale: l’ora più acconcia è sempre
dalle 12¼ alle 13.
V È severamente vietato il portare agli alunni cosa alcuna mangereccia, romanzi,
libercoli, giornali, o altri oggetti di qualsiasi natura: dove questa proibizione non venga
rispettata, l’alunno sarà privato della visita.
VI Le persone estranee alla famiglia dell’alunno non potranno visitarlo, se non ne
abbiano facoltà da quella, e presentino al Direttore apposita lettera, che autorizzi la visita.
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