V068T012 V068P015
Diocesi di Vicenza - Provincia di Vicenza
Chiesa Arcipretale del SS. Redentore
In Lonigo
Instaurare omnia in Christo!
Lonigo, 22 Gennaio 1908
L'anno millenovecentootto, addì 22 Gennaio, in Lonigo e nella Casa Canonica.
Desiderando i MM. RR. Signori Don Dimidriano Zanini, Don Giuseppe Baron, Don Angelo Fochesato, Don Francesco Battistella, residenti in Lonigo, e Don Dante Pepato, Arciprete di Valdagno, fondare nella città di Lonigo un Ricreatorio Popolare con indirizzo strettamente cattolico a favore della gioventù locale, col consenso e coll'approvazione dell'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Don Giovanni Fossà, Arciprete del luogo, affidano l'esecuzione di questo loro desiderio alla Congregazione “L'Opera della Divina Provvidenza”, nella persona del Fondatore e Superiore della Medesima M. R. Don Luigi Orione, residente in Tortona. A questo scopo il M. R. Don Dimidriano Zanini, con l'autorizzazione e il consenso dei Comproprietari sunnominati, cede al predetto Don Luigi Orione, che accetta, la Casa dai medesimi acquistata dalla Signora Salvina Corradini, situata nella Città di Lonigo, in Via Teatro n.208, con tutte le sue adiacenze, cortile, sala di nuova costruzione, porticati, cantine e Chiesa annessa denominata delle Figlie di Maria con mobilio ed arredi sacri in essa esistenti.
La cessione e l'accettazione è fatta alle condizioni seguenti:
1) La proprietà sarà con atto pubblico intestata ai Reverendi Signori Don Silvio Ferretti fu Giuseppe, nato e domiciliato in Pozzolo Formigaro, e Don Pietro Martinotti, fu. .., nato a Trino Vercellese e residente a San Remo, membri professi della Congregazione nominata o successori, da nominarsi dal Superiore Generale della Congregazione.
2) Il M. R. Don Luigi Orione, per s‚ e Successori, si obbliga di istituire e conservare un ricreatorio popolare per l'educazione religiosa della gioventù che, posto sotto il patrocinio di San Giuseppe, porti il nome del Pontefice regnante Pio X, in omaggio del suo Giubileo Sacerdotale.
3) Qualora, per la tristezza dei tempi, la Congregazione non potesse continuare l'opera del ricreatorio popolare, di accordo coll'Ecc.mo Ordinario Diocesano e col M. Rev.do Arciprete locale, stabilirà quella opera che sarà più conveniente all'utile della gioventù
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4) Nel caso in cui la Congregazione, per forza maggiore, non potesse in alcun modo mantenere l'impegno assunto, si obbliga di ritornare o agli attuali cedenti o a chi sarà designato dall'Autorità diocesana di Vicenza, quanto essa oggi riceve, come risulta dalle testimoniali di Stato, allegate al presente atto, senza alcun compenso alla Congregazione, eccetto quelle spese che la medesima avesse sostenuto improprio per migliorie apportate al locale, quali risulteranno da perizia di persone competenti, nominate all'uopo di comune accordo dalle parti.
5) I Molto Reverendi Signori Cedenti, o chi per loro, si obbligano di corrispondere, per le imposte pubbliche, la somma annua di lire duecento (lire 200).
6) Quanto al sostentamento dei Religiosi, le parti si atterranno alla convenzione verbale, finché‚ di comune accordo non crederanno opportuno di portarvi quelle modificazioni che del caso.
Redatto in doppio originale è firmato dalle parti.
Don Dimidriano Zanini comproprietario
Sac. Luigi Orione, Superiore dell'Opera
della Divina Provvidenza