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[Da Copia dattilografata – con correzioni ed aggiunte autografe di Don Orione]
Archivio
Minuta
di convenzione
Chiesa San Giacomo Scossacavalli in Roma
prepararmene due copie su carta da bollo da lire 2.
Copia Conforme
IN NOME DI DIO - Amen.
Avanti a Me Segretario della S. C. del Concilio sono personalmente comparsi: L’ILL.MO e Rev,mo Mons. Alessandro Bernabei del fu (più spazio) nato a - (più spazio), uno dei Canonici Camerlenghi Maggiori del Capitolo di San Pietro in Vaticano, debitamente autorizzato dal medesimo; con deliberazione del giorno (più spazio) 1930, che in copia autentica, rilasciata dal Rev.mo Mons. (più spazio) Segretario Capitolare, si allega al presente atto sotto la lettera A.
Il Rev.do Sac.te Luigi Orione fu Vittorio nato a Pontecurone (Alessandria) Superiore della Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, debitamente autorizzato dal Consiglio della Congregazione stessa, che si allega sotto la lettera B.
I predetti Rev.mi Signori a Me Segretario noti, stipulano quanto appresso:
ARTICOLO 1) - L’Ill.mo e Rev.mo Mons. Alessandro Bernabei, nella spiegata qualifica, concede alla Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e per essa al Sac,te Luigi Orione suo Superiore, che accetta, l’uso perpetuo della Chiesa di S. Giacomo a Scossacavalli e dei locali annessi, liberi da ogni Confraternita.
ARTICOLO 2) - La concessionaria Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, si assume l’obbligo di officiare la Chiesa di San Giacomo, tenendovi abitualmente almeno:
a) - un sacerdote confessore;
b) - di mantenere la Chiesa a proprie spese e in stato decente e convenevole al culto;
c) -
di celebrarvi, ogni anno, nella
festa del Santo titolare i primi e i secondi Vesperi in musica e
messa cantata
la
Novena e poi Messa cantata e benedizione per la festa
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titolare con facoltà al Rev.mo Capitolo d’intervenirvi in forma solenne, previo
avviso al Rettore della Chiesa, come suole praticare per le altre sue filiali.
ARTICOLO 3) - La Congregazione si assume di compiere lavori diretti a liberare la Chiesa dallo stato di umidità nel sottosuolo e pareti, della restaurazione dei locali annessi e delle riparazioni ordinarie e straordinarie, di qualunque specie ed entità , riguardanti anche fondamenta, muri maestri, travi, tetto e quanto altro possa essere imposto dall’Autorità Edilizia di Roma.
ARTICOLO 4) - Prima di incominciare i lavori di restauro, ecc. la Congregazione si obbliga a far redigere da un ingegnere regolare perizia, che presenterà all’approvazione del Capitolo.
ARTICOLO 5) - Le imposti erariali e fiscali di qualunque natura presenti e future, che graveranno i locali suddetti o sulle nuove costruzioni che eventualmente vi si faranno, benché intestate al Rev.mo Capitolo di San Pietro, saranno esclusivamente a carico della Congregazione concessionaria.
ARTICOLO 6) - Qualora la Congregazione abbandonasse di sua libera e spontanea volontà la Chiesa e i locali ad essa pertinenti, compresi altresì quelli contemplati nell’articolo 5°, il Rev.mo Capitolo ne rientrerà in possesso, senza obbligo da sua parte di pagare somma alcuna per le migliorie e costruzioni tutte che la Congregazione vi avesse eseguito.
ARTICOLO 7) - Nessun compenso potrà pretendere la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, se fosse obbligata ad abbandonare la Chiesa e i locali anzidetti per forza maggiore (leggi sovversive, mancanza di soggetti, ecc,) rimanendo in questo caso obbligato il Capitolo di restituire alla Congregazione l’uso della Chiesa e dei locali, qualora essa sarà in condizioni di ritornarvi.
ARTICOLO
8) – Durante l’assenza dei figli della Divina Provvidenza
contemplata dall’Articolo 7), il Rev.mo Capitolosi obbliga di
tenere aperta la chiesa al culto destinandogli provvisoriamente a sue
spese un Rettore per le SS. Funzioni fino al ritorno dei PP. Della
congregazione
ARTICOLO
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8)
- Non potrà mai la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza
vendere, cedere, permutare ai privati o ad Enti morali o religiosi,
sotto qualsiasi titolo la Chiesa e locali sotto pena di decadenza, né
potrà adibire persone a custodia dei locali stessi che
siano estranee e non appartenenti affatto alla Congregazione.
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ARTICOLO
10
9)
- Per le Ricognizioni in Dominum, la Congregazione dei Figli della
Divina Provvidenza, si obbliga di corrispondere a versare nella Cassa
del Capitolo vaticano lire cento (lire 100,--) annue, il giorno della
festa di San Giacomo.
ARTICOLO
11
10)
- In caso di inadempienza a qualunque degli obblighi assunti dalla
Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e per essa al
Superiore Sac.te Luigi Orione, sarà in facoltà del Capitolo
Vaticano di revocare la concessione di uso perpetuo, fatta come
sopra, e di ritornare, previa legale diffida, in possesso della
Chiesa e dei locali annessi.
Ciascuno dei contraenti, per quanto li riguarda, dichiarano di accettare e osservare in ogni sua parte il presente contratto, apponendovi la propria firma, obbligandosi a norma di legge.
Roma, Dalla S.acra C.ongr. del Concilio li