V074T073 V074P117
[Minuta]
In Nomine Domini - Amen
Tortona, il 3 Luglio 1930.
Il
Consiglio Centrale della Congregazione dei Figli della Divina
Provvidenza, adunato a Capitolo il 3 luglio 1930, nella prima Casa di
Fondazione in Tortona, ha preso visione della convenzione che
dovrebbe essere stipulata, su proposta del Superiore Sac. Luigi
Orione
da stipularsi tra il Rev.mo Capitolo di San Pietro al Vaticano e la
umile nostra Congregazione avente.
Ella
Detta convenzione ha
per oggetto la Chiesa di San Giacomo a Scossacavalli in Roma e i
locali annessi, tutto
di proprietà del Capitolo di San Pietro, il quale in
forza di detta Convenzione
cede, in uso perpetuo, Chiesa e annessi locali alla
Piccola Congregazione dei
ai Figli della Divina Provvidenza, che
vengono ad assumere particolari obbligazioni.
Visto
il voto favorevole di qualche membro assente: esaminata in ogni sua
parte la convenzione stessa che comincia “In nome di Dio - Amen”,
- e si chiude con le parole: “obbligandosi a norma di legge”;
Convenzione
documento
composto, sostanzialmente, di 10 articoli: - il Consiglio ha
deliberato come
delibera ad unanimità di voti, di autorizzare come
autorizza
col presente atto il Sac. Luigi Orione fu
Vittorio,
Superiore dei Figli della Divina Provvidenza, di
ad accettare e firmare per sé e per la Congregazione la convenzione
suddetta.
E
Gli dà incarico di umilmente ringraziare il Rev.mo Capitolo di San
Pietro al Vaticano della
per
l’atto di
fiducia: riposta
in noi poveri religiosi
di esprimendo
esprimerGli
la profonda gratitudine di noi sottoscritti e
come
della intera Congregazione, e assicurando
assicura che tutto si
farà, col divino aiuto, perché la Chiesa di San Giacomo a
Scossacavalli e
annessi locali
sia sempre tenuta
e officiata
tenuta
ed officiata
nel modo più conveniente e decoroso, a gloria di Dio e a bene delle
anime.
Deo gratias.
In fede
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[Su carta da bollo da lire 2.]
In nome di Dio - Amen.
Avanti a Me Segretario della S. C. del Concilio sono personalmente comparsi: L’Ill.mo e Rev.mo Mons. Alessandro Bernabei del fu ___ nato a ___, uno dei Canonici Camerlenghi Maggiori del Capitolo di San Pietro in Vaticano, debitamente autorizzato dal medesimo; con deliberazione del giorno ___ 1930, che in copia autentica, rilasciata dal Rev.mo Mons. ___ Segretario Capitolare, si allega al presente atto sotto la lettera A.
Il Rev.mo Sac.te Luigi Orione fu Vittorio, nato a Pontecurone (Alessandria) Superiore della Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, debitamente autorizzato dal Consiglio della Congregazione stessa, che si allega sotto la lettera B.
I predetti Rev.mi Signori a Me officiale noti, stipulano quanto appresso:
Articolo 1) - L’Ill.mo e Rev.mo Mons. Alessandro Bernabei, nella spiegata qualifica, concede alla Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e per essa al Sac.te Luigi Orione suo Superiore, che accetta, l’uso perpetuo della Chiesa di San Giacomo a Scossacavalli e dei locali annessi, liberi da ogni Confraternita.
Articolo 2) - La concessionaria Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, si assume l’obbligo di officiare la Chiesa di San Giacomo, tenendovi abitualmente almeno:
a) - un sacerdote confessore;
b) - di mantenere la Chiesa a proprie spese e in stato decente e convenevole al culto;
c) - di celebrarvi, ogni anno, la novena e poi Messa cantata e benedizione per la festa titolare, con facoltà al Rev.mo Capitolo di intervenirvi in forma solenne, previo avviso al Rettore della Chiesa, come suole praticare per le altre sue filiali.
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Articolo 3) - La Congregazione si assume di compiere lavori diretti a liberare la Chiesa dallo stato di umidità nel sottosuolo e pareti, della restaurazione dei locali annessi e delle riparazioni ordinarie e straordinarie, di qualunque specie ed entità, riguardanti anche fondamenta, muri maestri, travi, tetto e quanto altro possa essere imposto dall’Autorità edilizia di Roma.
Articolo 4) - Prima di incominciare i lavori di restauro, ecc. la Congregazione si obbliga di far redigere da un Ingegnere regolare perizia, che presenterà all’approvazione del Capitolo.
Articolo 5) - Le imposte erariali e fiscali di qualunque natura presenti e future, che graveranno i locali suddetti e sulle nuove costruzioni che eventualmente vi si faranno, benché intestate al Rev.mo Capitolo di San Pietro, saranno esclusivamente a carico della Congregazione concessionaria.
Articolo 6) - Qualora la nominata Congregazione abbandonasse di sua libera e spontanea volontà la Chiesa e i locali ad essa pertinenti, compresi altresì quelli contemplati nell’articolo 5, il Rev.mo Capitolo ne rientrerà in possesso, senza obbligo da sua parte di pagare somma alcuna per le migliorie e costruzioni tutte che la Congregazione vi avesse eseguito.
Articolo 7) - Nessun compenso potrà pretendere la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, se fosse obbligata ad abbandonare la Chiesa e i locali anzidetti per forza maggiore (leggi sovversive, mancanza di soggetti, ecc.) rimanendo in questo caso obbligato il Capitolo di restituire alla Congregazione l’uso della Chiesa e dei locali, qualora essa sarà in condizioni di ritornarvi.
Articolo 8) - Non potrà mai la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza vendere, cedere, permutare ai privato o ad Enti morali o religiosi, sotto qualsiasi titolo la Chiesa e i locali sotto pena di decadenza, né potrà adibire persone a custodia dei locali stessi che siano estranee e non appartenenti affatto alla Congregazione.
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Articolo 9) - Per la ricognizione in Dominum, la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, si obbliga di corrispondere a versare nella Cassa del Capitolo Vaticano lire cento (lire 100) annue, il giorno della festa di San Giacomo.
Articolo 10) - In caso di inadempienza a qualunque degli obblighi assunti dalla Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e per essa dal Superiore Sac.te Luigi Orione, sarà in facoltà del Capitolo Vaticano di revocare la concessione di uso perpetuo, fatta come sopra, e di ritornare, previa legale diffida, in possesso della Chiesa e dei locali annessi.
Ciascuno dei contraenti, per quanto li riguarda, dichiarano di accettare e osservare in ogni sua parte il presente contratto, apponendovi la propria firma, obbligandosi a norma di legge.
Roma, dalla Sacra Congregazione del Concilio li…