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[Da Copia dattilografata]

Minuta di convenzione tra la Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto e l’Ordine Religioso dei “Figli della Provvidenza”.

Art. 1. L’Ordine Religioso dei Figli della Provvidenza si impegna di istituire nel Comune di Castelfranco Veneto (Capoluogo) e con inizio dall’anno scolastico 1929 - ‘30 e simultaneamente le tre classi del Ginnasio Inferiore - svolgendo in esso il programma delle corrispondenti scuole medie pubbliche in maniera da rendere possibile agli alunni il presentarsi ai successivi esami di ammissione.

Art. 2. Il Ginnasio assumerà la denominazione di “Ginnasio Civico” e sarà gestito e diretto a cura esclusiva dei Reverendi Padri dell’Ordine.

Art. 3. Il Ginnasio potrà essere frequentato liberamente da alunni esterni - con preferenza in caso di non accettazione per eccessiva affluenza - degli studenti appartenenti a famiglie residenti nel Comune.

Art. 4. Le tasse che saranno poste a carico degli iscritti non dovranno mai essere superiori a quelle stabilite dallo Stato per istituti del genere.

Art. 5. L’Amministrazione Comunale e nei limiti concessi dalle leggi vigenti, si impegna ad accordare ampio appoggio per il buon esito dell’Istituto. Per tutti i rapporti che intercederanno fra l’Ordine dei Padri ed il Comune e che saranno attinenti al funzionamento della Scuola, sarà nominato dall’Amministrazione Comunale apposito consulente in persona di gradimento dell’Ordine che avrà incarico di particolare vigilanza sullo andamento della Scuola e sul suo funzionamento.

Art. 6. L’Amministrazione Comunale si impegna di mettere a disposizione per l’inizio dell’anno scolastico 1929 e nel Palazzo delle Scuole Complementari, tre aule di cui due capaci di almeno 30 alunni ed una di almeno venti oltre due locali per Direzione

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completamente arredati. L’Amministrazione Comunale si impegna ancora di fornire gratuitamente la luce, il riscaldamento e l’acqua per l’uso dei locali - come pure il servizio di bidello.

Art. 7 L’Amministrazione Comunale si impegna ancora di corrispondere a titolo di contributo per il funzionamento del Ginnasio Civico la somma annuale di £. 10.000 pagabile a bimestri posticipati e dietro constatazione della regolarità del funzionamento di tutte e tre le classi del Ginnasio Inferiore.

Art. 8. Qualora fosse possibile con l’anno scolastico 1930 - ‘31 o ‘31 - ‘32 istituire anche la IV od anche la V classe ginnasio l’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione i relativi locali completamente arredati e con le stesse facilitazioni e di aumentare ancora il contributo a £. 12500 se viene istituita la IV classe, ed a £. 15000 se viene istituita anche la V classe ginnasio.

Art. 9. La presente convenzione ha la durata di anni tre a partire dall’anno scolastico 1929 - ‘30.

Art. 10. Le spese della convenzione stessa sono assunte in proprio e per intero dalla Amministrazione Comunale.

Art. 11. La presente convenzione nel mentre vincola immediatamente l’Ordine dei Figli della Provvidenza, non vincolerà il Comune se non ottenuta l’approvazione della superiore autorità.

Art. 12. L’Amministrazione Comunale si impegna in via di massima a favorire l’istituzione del Collegio Convitto che l'Ordine ha l’intenzione di formare in Castelfranco Veneto - capoluogo - ed a seconda particolari intelligenze che saranno prese a suo tempo.

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[Sulla quarta facciata del foglio che contiene la precedente Minuta di Convenzione, Don Orione scrive di suo pugno, quanto segue:]

in due rate £. 160 in tutte le Classi del Ginnasio, più la tassa di educazione fisica £. 30 e centesimi che poi bisogna rimettere.

3 Classi Ginn.li: 4 Professori almeno

      2 di lettere

      1 Matem. - 4 ore alla settimana in tutto

      1 Francese - 4 in 2.a e 4 in 3.a

      1 Ginnastica - Opera Nazionale Balilla locale

      1 Religione

a £. 300 per ogni ora settimanale.