V078T067 V078P095
[Da Copia dattiloscritta, con aggiunta di Don Orione.]
Convenzione
Novi Ligure, il 1 Maggio 1924
1) Don Orione, in base alle condizioni dell’atto di vendita dell’ex Collegio San Giorgio, si impegna di adibire in proprio, o di affittare, nel caso che l’acquirente sia una terza persona da dichiararsi, il fabbricato dello stesso ex Collegio, e di istituirne un convitto maschile, mantenendovi l’antico nome di Collegio San Giorgio .
2) Si obbliga a non creare scuole di tipo eguale a quelle che già esistono nel Comune alle dipendenze dello Stato, e fin che queste esistano.
3) Si obbliga di tenere nei locali dell’ex Collegio San Giorgio, o, eventualmente anche in altri, per la durata di anni 29, un Istituto Maschile per educare all'onesto vivere civile la gioventù.
4) Allo intento non solo di dare a vita al Collegio San Giorgio, ma di facilitare gli studî ai figli delle famiglie di Novi e del suo circondario, aprirà col prossimo Ottobre quel numero di scuole del 1° quadriennio di Istituto Tecnico che sarà richiesto dal quantitativo delle domande.
5) Il Comune, da parte sua, si impegna all’arredamento delle aule scolastiche dell’Istituto Tecnico e al pagamento di un terzo dello stipendio ai professori, in base allo stipendio che si dà ai maestri elementari.
E
quanto a detto stipendio l’obbligo del Comune diventa definitivo e
irrevocabile solo dopo tre o sei mesi dall’apertura e regolare
funzionamento dei corsi sopraddetti, e
dopo
l’approvazione della Autorità Scolastica Regionale.
6) Il Comune si impegna inoltre a concedere, d'accordo col Vescovo di Tortona, al Rev.do Don Orione, o a chi per esso, la ufficiatura della chiesa già collegiata, non appena si renderà vacante il posto di Rettore della collegiata stessa.