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[Da copia dattiloscritta, vi sono correzioni ed aggiunte di Don Orione]

Premesso che i redditi dell’Istituto Camerini Rossi, dato l’attuale caro viveri, non permettono di fun che l’Istituto stesso sia fatto funzionare con personale direttamente dipendente dall’Amministrazione e a spese della Pia Opera, secondo il regolamento ed organico approvati il 31 Marzo 1915 e 28 Gennaio 1919: ed pur essendo nei desideri della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione, preposti a detto Ente che non resti vano uno stabile ed un patrimonio destinati a giovare a tanti poveri giovanetti; - pur mantenendo invariato lo scopo e la finalità dell’Istituto - coll’approvazione dell’Autorità Tutoria, si è addivenuto tra il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Camerini Rossi in Padova e il Rev.do Don Luigi Orione fu Vittorio, residente in Tortona, Via Emilia 27, che il quale dichiara di conoscere e di mantenere le finalità di detto Istituto, che è di ricoverare fanciulli che hanno bisogno bisognosi di correzione paterna, vagabondi ed oziosi, specialmente poveri, per correggerli paternamente, educarli, istruirli, renderli alla società buoni cristiani e buoni cittadini quando abbiano appreso un mestiere od una professione ad un’arte o mestiere remunerativo si è venuto addivenuto alla seguente Convenzione:

I) Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Camerini Rossi per correzioni paterna in Padova cede al Rev.do Don Luigi Orione, il quale accetta, allo scopo di cooperare a detto consiglio:

L’uso, per ora, di una parte l’uso di una parte degli stabili “Istituto Camerini Rossi“, e col 1926 anche quelli ora affittati, corredati di tutti i mobili occorrenti, degli effetti letterecci, degli utensili di cucina e di refettorio, del e più di un macchinario iniziale strettamente necessario per la l’apertura delle Scuole Professionali: degli effetti di guardaroba: di tutto ciò verrà fatto steso regolare inventario, specificandone lo stato all’atto di consegna.





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II) Il Consiglio di Amministrazione si impegna a di versare al Rev.do Don Orione in due rate, cioè: entro il 15 Gennaio e il 15 Luglio di ogni anno, la disponibilità del bilancio, depurata dalle tasse che restano a carico dell’Amministrazione, disponibilità che verrà fatta conoscere allo stesso Rev.do Don Orione al principio di ogni anno ma che non sarà mai minore di L. ? per rata; più tutte le beneficenze annue di immediata erogazione senza obbligo di capitalizzazione e senza che il Rev.do Don Orione sia tenuto a resa di conti.

Essendo tali somme insufficienti al funzionamento dell’Istituto, lascia ampia facoltà al Rev.do Don Orione nell’accettazione di accettare degli alunni lasciando a lui di accettare sia a pensione gratuita o ridotta o che a pagamento, sì e come egli crederà più opportuno e conveniente.

2) Il Rev.do Don Orione a sua volta si obbliga:

a) di fare funzionare regolarmente l’Istituto a suo carico, con personale a di sua libera scelta liberando esonerando il Consiglio di Amministrazione da qualsiasi respondenza;

b) alla manutenzione ordinaria degli stabili e del corredo mobiliare, come userebbe un buon padre di famiglia;

c) alla manutenzione del guardaroba che sarà rinnovata e mantenuta sempre in efficienza secondo l’inventario;

d) al ricovero gratuito di tre giovani proposti dal Consiglio di Amministrazione; con libera facoltà di dimetterli qualora non rispondessero per disciplina, lavoro o per ragioni di salute. Essi verrebbero sostituiti da altri proposti.

e) alla celebrazione, per sé o per altri, di un legato di Messe N° (sono poche assai e coll’elemosina di L. 5);

f) occorrendo lavori straordinari, allora si combinerà d’accordo tra il Consiglio di Amministrazione ed il Rev.do Don Orione o che per lui, sia circa i lavori da farsi, che circa i che ai mezzi da impiegarvi.

3) L’insegnamento che il Rev.do Don Orione dovrà fare impartire sarà:

a) Elementare inferiore e superiore, secondo l’attitudine dei giovani, in conformità coi programmi governativi, ed E` in facoltà di Don Orione di mandare gli alunni anche alle Scuole Comunali;



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b) professionale teorico - pratico: di regola i giovani non saranno ammessi alle Scuole Professionali se non avranno compito la IV.a Elementare.

4) Le Scuole Professionali consisteranno, almeno per ora:

a) Scuola per falegnami – ebanisti

b) “           “    fabbri - meccanici

c) “           “    calzolai.

Per altre scuole ci sono In seguito si potranno assumere secen aumentare secondo lo sviluppo dell’Istituto e secondo che insegneranno l’esperienza dei bisogni locali e l’inclinazione dei giovani.

Sarà lecito aprire in Istituto o far frequentare le Scuole Tecniche pubbliche Medie o altre, ad alunni più distinti, o secondo che le esigenze della famiglia da cui provengono o le attitudini dei giovani consiglieranno.

5) Nessuna mercede sarà dovuta agli alunni durante il biennio di Scuola Professionale. Dopo il biennio essi verranno retribuiti in base alla loro abilità che risulterà da esame. Questi esami si ripeteranno ad ogni semestre e il loro risultato, insieme coll’attitudine e buona volontà dimostrata dall’alunno nell’ultimo semestre passato, servirà di base per la variazione della mercede che si farà ad ogni semestre. L’importo della mercede, 1/3 verrà versato all’Istituto, 1/3 passerà su libretto della Casa di Risparmio intestato al giovane, 1/3 sarà devoluto alla a diminuzione diminuire della la retta.

6) Sarà E` in facoltà del Rev.do Don Orione di continuare ad accogliere nelle officine, anche dopo il lavoro loro periodo di ricovero, quegli allievi che avessero tenuto condotta lodevole; gli sarà concesso di assumere altro personale estraneo ed avventizio a seconda dei lavori, nei quali casi la retribuzione giornaliera andrà totalmente ad essi non trattandosi non più di ricoverati, ma di veri operai.

7) Perché le Scuole Professionali possano anche servire anche a vantaggio della Città sarà in facoltà di Don Orione di ammettervi a frequentarle alunni esterni e anche di qualsiasi qualunque confessione religiosa e ciò alle condizioni e modalità fissate nel dal regolamento interno.




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8) Il detto Consiglio, pur concedendo la più ampia facoltà libertà di governo e di azione indirizzo nella direzione sia religiosa che morale e professionale dei giovani al Rev.do Don Orione Luigi e suoi incaricati intnde sia mantenuta ferma la propria autorità e si riserva mantiene fermo il suo diritto di controllo sia per il materiale dell’edificio sia perché che per l’educazione e istruzione dei ricoverati onde essa venga impartita secondo il regolamento da ambe le parti accettato.

9) La presente convenzione entrerà in vigore il 1 Settembre 1923, avrà durata di 9 anni, e si intenderà successivamente rinnovata per novenni qualora da una parte o dall’altra non sia dato preavviso scritto un anno prima della scadenza.

Venendo a cessare la Convenzione, o per qualunque contestazione o forza maggiore il Don Orione e per lui i suoi rappresentanti o successori si ritirassero, la riconsegna dell’Istituto verrà fatta a base di inventario di consegna.

Nella resa di scarico si terrà però conto benevolo, per quanto riguarda utensili, mobilio, macchine da cucina e da lavoro e ogni altro effetto, facilmente soggetto e deperimento a svalutazione a facile deperimento del consumo o deterioramento causato dall’uso e dal tempo.

10) Le spese della presente, dalla quale esula ogni fine di lucro per ambo le parti,  intende a puro scopo di educazione e di beneficenza, staranno a carico del Consiglio Amministrazione.

11) Per ogni eventuale contestazione circa l’atto presente e quanti altro potrà avervi riferimento, il M. R. Don Luigi Orione a termini dell’articolo 19 del Cod. Civ. dichiara agli effetti degli Art. 95 - 140 del Cod. di Proc. Civ. di eleggere domicilio in Padova presso l’Istituto Camerini Rossi.