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[Da copia dattiloscritta, vi sono correzioni ed aggiunte di Don Orione]
Premesso
che i redditi dell’Istituto Camerini Rossi, dato l’attuale
caro viveri, non permettono di
fun
che l’Istituto stesso
sia fatto funzionare con personale direttamente dipendente
dall’Amministrazione e a spese della Pia Opera, secondo il
regolamento ed organico approvati il 31 Marzo 1915 e 28 Gennaio 1919:
ed
pur essendo nei desideri della Presidenza e del Consiglio di
Amministrazione, preposti a detto Ente che non resti vano uno stabile
ed un patrimonio destinati a giovare a tanti poveri giovanetti; - pur
mantenendo invariato lo scopo e la finalità dell’Istituto -
coll’approvazione dell’Autorità Tutoria, si
è addivenuto
tra il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Camerini Rossi
in Padova e il Rev.do Don Luigi Orione fu Vittorio, residente in
Tortona, Via Emilia 27, che
il
quale
dichiara di conoscere e di mantenere le finalità di detto Istituto,
che è di ricoverare fanciulli che
hanno bisogno
bisognosi di correzione paterna, vagabondi ed oziosi, specialmente
poveri, per correggerli paternamente, educarli, istruirli, renderli
alla società buoni cristiani e buoni cittadini quando
abbiano appreso un mestiere od una professione
ad
un’arte o mestiere remunerativo
si è venuto
addivenuto
alla seguente Convenzione:
I) Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Camerini Rossi per correzioni paterna in Padova cede al Rev.do Don Luigi Orione, il quale accetta, allo scopo di cooperare a detto consiglio:
L’uso,
per
ora,
di
una parte l’uso
di una parte degli
stabili “Istituto Camerini Rossi“, e col 1926 anche quelli ora
affittati, corredati di tutti i mobili occorrenti, degli effetti
letterecci, degli
utensili
di cucina e di refettorio,
del
e più di un
macchinario iniziale strettamente
necessario
per
la
l’apertura delle
Scuole Professionali: degli effetti di guardaroba: di tutto ciò
verrà fatto
steso
regolare inventario, specificandone lo stato all’atto di consegna.
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II)
Il
Consiglio di Amministrazione si impegna a di
versare al Rev.do Don Orione in due rate, cioè:
entro il 15 Gennaio e il 15 Luglio
di
ogni anno, la disponibilità del bilancio, depurata dalle tasse che
restano a carico dell’Amministrazione, disponibilità che verrà
fatta conoscere allo stesso Rev.do Don Orione al principio di ogni
anno ma
che non sarà mai minore di L. ?
per
rata;
più tutte le beneficenze annue di immediata erogazione senza obbligo
di capitalizzazione e senza che il Rev.do Don Orione sia tenuto a
resa di conti.
Essendo
tali somme insufficienti al funzionamento dell’Istituto, lascia
ampia facoltà al Rev.do Don Orione nell’accettazione
di
accettare
degli
alunni lasciando
a lui di accettare
sia
a pensione gratuita o ridotta o
che
a pagamento, sì
e
come egli crederà più opportuno e conveniente.
2) Il Rev.do Don Orione a sua volta si obbliga:
a)
di fare funzionare regolarmente l’Istituto a suo carico, con
personale a
di
sua libera scelta liberando
esonerando
il Consiglio di Amministrazione da qualsiasi respondenza;
b) alla manutenzione ordinaria degli stabili e del corredo mobiliare, come userebbe un buon padre di famiglia;
c) alla manutenzione del guardaroba che sarà rinnovata e mantenuta sempre in efficienza secondo l’inventario;
d) al ricovero gratuito di tre giovani proposti dal Consiglio di Amministrazione; con libera facoltà di dimetterli qualora non rispondessero per disciplina, lavoro o per ragioni di salute. Essi verrebbero sostituiti da altri proposti.
e) alla celebrazione, per sé o per altri, di un legato di Messe N° (sono poche assai e coll’elemosina di L. 5);
f)
occorrendo lavori straordinari, allora
si combinerà d’accordo tra il Consiglio di Amministrazione ed il
Rev.do Don Orione o che per lui, sia circa i lavori da farsi, che
circa i
che ai mezzi da impiegarvi.
3) L’insegnamento che il Rev.do Don Orione dovrà fare impartire sarà:
a)
Elementare inferiore e superiore, secondo l’attitudine dei giovani,
in conformità coi programmi governativi, ed
E` in facoltà di Don Orione di mandare gli alunni anche alle Scuole
Comunali;
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b) professionale teorico - pratico: di regola i giovani non saranno ammessi alle Scuole Professionali se non avranno compito la IV.a Elementare.
4) Le Scuole Professionali consisteranno, almeno per ora:
a) Scuola per falegnami – ebanisti
b) “ “ fabbri - meccanici
c) “ “ calzolai.
Per
altre scuole ci sono
In
seguito si potranno
assumere
secen
aumentare
secondo lo sviluppo dell’Istituto e secondo che insegneranno
l’esperienza dei bisogni locali e l’inclinazione dei giovani.
Sarà
lecito aprire
in Istituto
o far frequentare le
Scuole Tecniche
pubbliche
Medie
o
altre,
ad alunni più distinti, o secondo che le esigenze della famiglia da
cui provengono o le attitudini dei giovani consiglieranno.
5)
Nessuna mercede sarà dovuta agli alunni durante il biennio di Scuola
Professionale. Dopo il biennio essi verranno retribuiti in base alla
loro abilità che risulterà da esame. Questi esami si ripeteranno ad
ogni semestre e il loro risultato, insieme coll’attitudine e buona
volontà dimostrata dall’alunno nell’ultimo
semestre passato,
servirà di base per la variazione della mercede che si farà ad ogni
semestre. L’importo della mercede, 1/3 verrà versato all’Istituto,
1/3 passerà su libretto della Casa di Risparmio
intestato
al giovane, 1/3 sarà devoluto
alla
a diminuzione
diminuire della
la
retta.
6)
Sarà
E`
in facoltà del Rev.do Don Orione di continuare ad accogliere nelle
officine, anche dopo il lavoro
loro periodo di ricovero, quegli allievi che avessero tenuto condotta
lodevole; gli sarà concesso di assumere altro personale estraneo ed
avventizio
a seconda
dei lavori, nei quali casi la retribuzione giornaliera andrà
totalmente
ad
essi
non
trattandosi
non
più di ricoverati, ma di veri operai.
7)
Perché le Scuole Professionali possano
anche
servire
anche
a
vantaggio della Città sarà in facoltà di Don Orione di ammettervi
a frequentarle alunni esterni
e
anche
di qualsiasi
qualunque
confessione religiosa
e
ciò alle condizioni e modalità fissate
nel
dal
regolamento interno.
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8)
Il detto Consiglio, pur concedendo la più ampia facoltà
libertà di
governo e di
azione
indirizzo
nella direzione sia religiosa che morale e professionale dei giovani
al Rev.do Don Orione Luigi e suoi incaricati intnde
sia mantenuta ferma la propria autorità e si riserva
mantiene
fermo
il suo
diritto
di controllo sia per il materiale dell’edificio
sia
perché
che per l’educazione e istruzione dei ricoverati onde
essa
venga impartita secondo il regolamento da ambe le parti accettato.
9) La presente convenzione entrerà in vigore il 1 Settembre 1923, avrà durata di 9 anni, e si intenderà successivamente rinnovata per novenni qualora da una parte o dall’altra non sia dato preavviso scritto un anno prima della scadenza.
Venendo a cessare la Convenzione, o per qualunque contestazione o forza maggiore il Don Orione e per lui i suoi rappresentanti o successori si ritirassero, la riconsegna dell’Istituto verrà fatta a base di inventario di consegna.
Nella
resa di scarico si terrà però conto benevolo, per quanto riguarda
utensili, mobilio, macchine da cucina e da lavoro e ogni altro
effetto, facilmente soggetto e deperimento a
svalutazione
a facile
deperimento del consumo o deterioramento causato dall’uso e dal
tempo.
10) Le spese della presente, dalla quale esula ogni fine di lucro per ambo le parti, intende a puro scopo di educazione e di beneficenza, staranno a carico del Consiglio Amministrazione.
11) Per ogni eventuale contestazione circa l’atto presente e quanti altro potrà avervi riferimento, il M. R. Don Luigi Orione a termini dell’articolo 19 del Cod. Civ. dichiara agli effetti degli Art. 95 - 140 del Cod. di Proc. Civ. di eleggere domicilio in Padova presso l’Istituto Camerini Rossi.