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[Da copia dattiloscritta]

N. 34503 / 153 - Convegno per l’esercizio degli Istituti riuniti

Orfanotrofio M. e Manin Maschile.

        Venezia li 1923 (ventitre)

In ordine alla deliberazione Congregatizia in data 21 Maggio 1923 N. 34442 - 21 approvata dalla Giunta Provinciale Annua con decisione 3 Luglio 1923 N. 953 - 10707 Div. II circa le nuove condizioni di esercizio degli Istituti Orfanotrofio Maschile e Manin Maschile, conseguenti anche alla deliberata loro riunione nella sede dell’Istituto Manin fra il M. Rev.do Don Luigi Orione del fu Vittorio ed i sottoscritti rappresentanti della Congregazione di Carità di Venezia si diviene alla stipulazione della seguente:

Convenzione

1) La Congregazione di Carità di Venezia, quale amministratrice degli Orfanotrofio Maschile e Manin di Venezia, affida al M. Rev.do Don Luigi Orione fu Vittorio residente a Tortona Via Emilia 27, che accetta senza alcuno scopo di lucro, ma al solo scopo di cooperare a fine di bene, l’esercizio degli Istituti Orfanotrofio Maschile e Manin (sezione Maschile) riuniti nel locale dell’Istituto Manin, restando integra la completa autorità propria nonché la diretta sorveglianza, la ispezione ed il controllo del Consiglio Congregatizio, dei suoi organi ed uffici.

2) Per adempiere tale ufficio, il M. Rev.do Don Luigi Orione si impegna di assumere in proprio con libera scelta ed a proprio carico, il personale idoneo tutto necessario, (liberando da qualsiasi responsabilità relativa la Congregazione di Carità anche nei riguardi dell’assicurazione sociale) sia di assumere il carico per quanto riguarda le scuole, gli insegnamenti e le officine.

L’andamento interno e quello istruttivo sia Elementare che Professionale e di perfezionamento saranno però determinati con regolari prescrizioni di questa Congregazione, cui sarà comunicato l’elenco del personale addetto con le relative qualifiche e titoli corrispondenti alle mansioni affidate, ed ogni successiva variazione nel

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personale stesso che dovrà conseguire in ogni caso il placito della Congregazione.

Il M. Rev.do Don Orione assume pure di fornire agli alunni il vitto conforme alla tabella dietetica, salvo le variazioni opportune.

3) L’insegnamento dovrà essere:

a) elementare (inferiore e superiore secondo le attitudini dei giovani in conformità dei programmi governativi);

b) professionale teorico pratico, biennale;

c) di perfezionamento.

4) Di regola i giovani non saranno ammessi alle scuole professionali se non avranno compiuto la IVa elementare; il programma di corsi ulteriori si svolgerà durante il periodo della scuola professionale, trascorso il cui biennio, l’alunno, quando venga giudicato atto al lavoro rimunerativo, sarà retribuito in base alla sua capacità, e queste retribuzioni saranno versate alla Congregazione di Carità, la quale ne devolverà la metà a beneficio dell’allievo.

Ai più distinti alunni, d’accordo con la Congregazione, si potrà permettere che frequentino le scuole medie.

5) Le scuole professionali consisteranno per ora nelle:

a) scuola del legno: falegnami - ebanisti - intagliatori

b) scuola del ferro: fabbri - meccanici

c) sarti

d) calzolai

e) tipografi

Dette scuole saranno ampliate ed aumentate in proporzione degli stanziamenti che annualmente la Congregazione potrà fare.

Resta però fin d’ora fissato tra l’altro la istituzione di una scuola di elettricità cui verrà data attuazione quando possibile.

6) Sarà in facoltà del Rev.do Don Orione di permettere agli allievi che avessero tenuto condotta lodevole di poter continuare anche dopo il loro periodo di ricovero a lavorare nella scuola professionale dell’Istituto Manin; così gli sarà concesso di potere assumere altro personale estraneo ed avventizio a seconda dei lavori, nei quali due casi la retribuzione giornaliera andrà ad essi totalmente, non trattandosi più di ricoverati ma di veri operai.

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7) La Congregazione fornirà ai ricoverati il necessario corredo sia personale che lettereccio, rinnovando a mano a mano i capi divenuti inservibili. Così pure fornirà e rinnoverà gli utensili di cucina e di refettorio. Alla manutenzione e riparazione ordinaria provvederà Don Orione.

8) Della guardaroba, come di tutti i mobili esistenti nei due Istituti si farà regolare inventario, specificandone lo stato.

9) La Congregazione allo scopo di dare mezzo al Rev.do Don Orione di assolvere il suo compito, ritenuta sempre la gratuità dell’opera sua e dell’assenza di qualsiasi lucro nel rapporto, passerà allo stesso per ogni presenza giornaliera di ricoverati, la retta di £. 4.55 la quale comprenderà: a) vittuaria - b) combustibili e luci - c) acqua e medicinali - d) manutenzione biancheria, vestiario, scarpe - e) istruzione elementare, banda, canto, disegno, ginnastica - f) scuole professionali: insegnamento, materie prime, energia elettrica - g) Culto - h) telefoni, cancelleria d’ufficio - i) personale. Il rimanente resterà a carico della Congregazione.

L’importo della retta sarà variato di anno in anno in più o in meno, con esatta proporzione alla mutazione effettiva dei prezzi medi del pane, carne di bue di IIa qualità, fagioli, riso, combustibili, risultanti dalle mercuriali di Venezia al I° Settembre di ogni anno, indipendentemente dal numero delle presenze e della quantità di vittuarie e combustibili consumati.

10) Il Rev.do Don Orione dovrà regolarmente tenere informata l’Amministrazione dell’andamento degli Istituti ed in generale di tutte le emergenze che potessero interessare le manutenzioni degli immobili, del corredo mobiliare etc. etc.

11) Al Direttore degli Istituti ed al personale che non dovrà rimanere sempre cogli allievi sarà fornito dalla Congregazione un locale conveniente ed abbastanza spazioso per la loro abitazione nell’Istituto, fornito del mobilio occorrente per abitazione.

12) Rimarrà sospesa l’applicazione di quelle norme del vigente Regolamento dell’Orfanotrofio Maschile estese di fatto anche all’Istituto Manin, che siano incompatibili con le disposizioni della presente convenzione.

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13) Riservato alla Congregazione ogni futuro diverso provvedimento, determinazione od assetto circa la sezione Sordomuti è oggetto della presente convenzione anche la sezione stessa, la cui dirigenza didattica viene d’accordo mantenuta sotto le dipendenze dirette del Rev.do Don Orione, all’attuale investito cav. uff. Enrico Vanni coi diritti che gli competono, ritenuto che il relativo stipendio sarà a carico della Congregazione per conto della Sezione stessa.

Il Sig. Cav. Enrico Vanni dovrà corrispondere con la Congregazione di Carità per tutto quanto si attiene alle di lui specifiche mansioni col tramite del Rev. Don Orione.

14) La presente convenzione entrerà in vigore nel I° Settembre 1923 ed andrà a cessare nel 30 Agosto 1928, e si intenderà, tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora da una parte o dall’altra non sia dato preavviso scritto sei mesi prima della scadenza.

15) La Congregazione di Carità, nell’intendimento che la nuova scuola professionale arricchita di quanto varrà, compatibilmente ai mezzi di cui sarà per disporre, a renderla più completa possibile possa servire a vantaggio della Città in cui manca un Istituto professionale maschile, fin d’ora si propone di ammettervi a frequentarla alunni esterni di qualsiasi confessione e ciò alle condizioni e modalità che verranno in proseguo fissate coll’eventuale sperato concorso del R. Governo e del Comune.

Il Rev.do Don Orione prende di ciò atto.

16) Le spese della presente, dalla quale ripetasi esula ogni fine di lucro per ambo le parti intende a puro scopo di beneficienza, staranno a carico della Congregazione di Carità.

17) Per ogni eventuale contestazione circa l’atto presente e quanto altro potrà avervi riferimento, il M. Rev.do Don Luigi Orione, a termini dell’art. 19 del codice di proc. civ. dichiara di eleggere domicilio in Venezia presso la Congregazione di Carità di Venezia.