V115T082 V115P077
[Da copia dattiloscritta con nota di pugno di Don Orione.]
Al M. Rev.do Don Gaetano Piccinini
Preside Istituto S. Filippo
Via Appia Nuova
Roma
25 / X - [19]39 - XVII
Se questa Circolare si riferisse solo ai Convitti Nazionali, propriamente detti, non capirei la ragione per cui la Sacra Congreg.ne degli Studi sentisse di dovercela comunicare.
Ti prego, quindi, di interpellare l’Ufficio competente presso la stessa S. Congr.ne, ad evitare equivoci, che potrebbero diventare (spiacevoli) incresciosi nei rapporti con la Gil.
Ritengo debbano intendersi tutti i Convitti esistenti nella Nazione, per tutti i figli della Nazione, - in senso lato. Però, gradirei esserne assicurato. - Saluti in Domino.
D. Orione
Sacra Congregatio
De Seminariis
Et Studiorum Universitatibus
Prot. Num. 2793/ 39
copia
Roma, 16 Ottobre 1939
Si porta a conoscenza della S. V. quanto è contenuto nei fogli allegati.
(Con allegati)
Al Reverendissimi Superiori Generali
Degli Ordini e Congregazioni
Religiose Insegnanti d’Italia
All. I
Il R. D. L. del 15 novembre 1938 - XVII n° 1779 convertito in legge il 5 gennaio 1939 n° 98, all’art. 3° sancisce: “Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità Ecclesiastiche.”
Poiché oggi, non poche famiglie di stirpe ebraica si trovano in condizioni di non poter sostenere le spese delle scuole tenute da Enti Ecclesiastici, i Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose Insegnanti, vorranno interessarsi presso le Direzioni degli Istituti da loro dipendenti, perché vengano stabilite agevolazioni a favore degli alunni cattolici, di cui sopra, quando risulti la loro povertà.