V115T082 V115P077


[Da copia dattiloscritta con nota di pugno di Don Orione.]


Al M. Rev.do Don Gaetano Piccinini

Preside Istituto S. Filippo

Via Appia Nuova

Roma


25 / X - [19]39 - XVII


Se questa Circolare si riferisse solo ai Convitti Nazionali, propriamente detti, non capirei la ragione per cui la Sacra Congreg.ne degli Studi sentisse di dovercela comunicare.

Ti prego, quindi, di interpellare l’Ufficio competente presso la stessa S. Congr.ne, ad evitare equivoci, che potrebbero diventare (spiacevoli) incresciosi nei rapporti con la Gil.

Ritengo debbano intendersi tutti i Convitti esistenti nella Nazione, per tutti i figli della Nazione, - in senso lato. Però, gradirei esserne assicurato. - Saluti in Domino.


D. Orione

Sacra Congregatio

De Seminariis

Et Studiorum Universitatibus

Prot. Num. 2793/ 39


copia


Roma, 16 Ottobre 1939


Si porta a conoscenza della S. V. quanto è contenuto nei fogli allegati.


(Con allegati)


Al Reverendissimi Superiori Generali

Degli Ordini e Congregazioni

Religiose Insegnanti d’Italia

All. I

Il R. D. L. del 15 novembre 1938 - XVII n° 1779 convertito in legge il 5 gennaio 1939 n° 98, all’art. 3° sancisce: “Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino  la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità Ecclesiastiche.”

Poiché oggi, non poche famiglie di stirpe ebraica si trovano in condizioni di non poter sostenere le spese delle scuole tenute da Enti Ecclesiastici, i Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose Insegnanti, vorranno interessarsi presso le Direzioni degli Istituti da loro dipendenti, perché vengano stabilite agevolazioni a favore degli alunni cattolici, di cui sopra, quando risulti la loro povertà.