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[Da copia dattiloscritta.]


copia         All. II

Circolare

Sui rapporti dei Convitti Nazionali con la G. I. L.


La Direzione Generale dell’istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione ha emanato la seguente Circolare n° 15.581: “In seguito ad accordi intervenuti tra il Comando Generale della G.I.L. v’invito ad attenervi alle seguenti condizioni:

I°) Tesseramento. È fatto presso il Convitto.

2°) Insegnamento dell’educazione fisica. Qualora esistano scuole interne nei convitti, gli alunni di dette scuole ricevono l’insegnamento dell’educazione fisica nei convitti stessi con insegnanti distaccati dalla G.I.L.; qualora invece non vi siano scuole interne e i convittori e i semi-convittori siano costretti a frequentare scuole esterne, l’insegnamento verrà ad essi impartito presso le scuole esterne medesime insieme con gli altri  condiscepoli. Quando le lezioni di educazione fisica dovessero aver luogo in locali distaccati da quelli delle scuole, i presidi avranno cura di informare i rettori per l’eventuale sorveglianza dei convittori e semiconvittori durante il loro trasferimento nei locali predetti.

3°) Adunate per addestramento e Sabato fascista. I convittori e semi convittori e gli alunni delle scuole interne faranno l’addestramento in convitto sotto la guida dell’insegnante di educazione fisica di cui al n° 2, oppure - se occorra - degli ufficiali della G.I.L., i quali possono essere gli  stessi istruttori dei convitti. In ogni caso gli istruttori possono essere richiesti al comando federale della G.I.L.; che li  distaccherà presso i convitti.

4°) Adunate. I convittori debbono essere in forza presso i gruppi rionali, o presso i Fasci locali, dai  quali dipendono politicamente.  La loro partecipazione alle adunate - limitatamente a quelle che hanno carattere di maggiore importanza politica -  si effettua previ accordi tra la direzione dei convitti e i comandi federali, i quali terranno conto delle particolari  esigenze della vita convittale.

5°) Attività sportiva. È effettuata presso i convitti secondo i programmi della G.I.L. nei confronti delle specifiche attività che si intendesse di seguire sotto la guida dell’insegnante di educazione fisica, e,  in mancanza di esso, di altra persona competente d’intesa con la G.I.L. è consentita la partecipazione del convitto alle gare provinciali, nazionali, agonali ecc., previa intesa tra il Comando federale e la Direzione del convitto.

6°) Istruzione pre-militare. Per l’istruzione pre-militare si richiama a quanto dispone l’art. 21 del decreto del Duce del Fascismo Capo del Governo in data 10 agosto 1938 - XVI  (pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale 22 - 9 - 1938, n° 217 e nel Bollettino Ufficiale n° 40 del 4 - 10 - 1938, parte prima).

7°) Divisa. Nelle normali adunate ed esercitazioni i convittori indosseranno la divisa della G.I.L. In occasione di manifestazioni importanti e presi gli opportuni accordi con il locale comando della G.I.L. è consentito ai convittori di sfilare nella divisa di  parata del Collegio.”

N.B. – Le Direzioni dei singoli Istituti vedranno come potersi giovare di quanto è  contenuto nella presente Circolare.