V117T158 V117P124
+ Tortona, li 4 luglio 1938
Al Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica-Roma
Il sottoscritto,
invitato a prendere visione del ricorso presentato a cotesto Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica dal Sac. Vincenzo Saroli e a
fare le opportune osservazioni intorno al medesimo, si crede in
dovere di rilevare che il detto ricorso contiene parecchie
inasatezze, ed
espressioni, affermazioni, dice afferma narra cose
non giuste, anzi che tutto il ricorso si fonda
sopra fatti e ragioni che non rispondono alla verità.
I punti cardinali della controversia, a cui si riferisce il predetto ricorso, si possono ridurre, giuridicamente parlando, e contrariamente alle affermazioni del ricorrente, a questi tre, su cui oso fiduciosamente richiamare tutta l’attenzione di cotesto Supremo Tribunale:
1 – La parrocchia dei santi Barnaba, Rocco e Baudolino in Alessandria, è parrocchia religiosa, affidata alla Congregazione “Piccola Opera della Divina Provvidenza”, canonicamente approvata come Congregazione religiosa.
2 – Il Sac. Vincenzo Saroli, come membro della detta Congregazione religiosa, fu nominato parroco dell’accennata parrocchia ad nutum sia dell’Ordinario Diocesano, sia del Superiore Religioso, a norma del Can. 454, & 5.
3 – Il Sac. Vincenzo Saroli appartiene tuttora alla Congregazione religiosa della Piccola Opera della Divina Provvidenza.
3° - Dal Decreto di erezione della nuova parrocchia, dalla Bolla di nomina a parroco del Sac. Vincenzo Saroli, dall’espressa dichiarazione dell’Ordinario Diocesano di Alessandria del 28 maggio 1936, che la detta parrocchia non è soggetta al deposito di cauzione, di cui negli articoli 16-18 dell’Istituzione 20 giugno 1929 della S. Congregazione del Concilio, riguardante indistintamente tutte le parrocchie secolari, appare con piena evidenza che l’Ordinario Diocesano ha inteso e voluto erigere la parrocchia come religiosa, e non già come secolare, e che l’ha sempre considerata e la considera tuttora come religiosa.
4° - Se l’Ecc.mo Vescovo di Alessandria abbia chiesto speciali facoltà alla S. Sede per procedere alla canonica erezione della predetta parrocchia, al sottoscritto non consta né in senso affermativo, né in senso negativo. Ad ogni modo, contro l’asserzione del Sac. Vincenzo Saroli, si permette rispettosamente osservare che il beneplacito della S. Sede per la costituzione di un beneficio parrocchiale religioso, di cui nel can. 1411, 2°, ossia di una parrocchia religiosa, non è richiesto alla validità di tale costituzione. Non bisogna, infatti, confondere la costituzione di un beneficio e d’una parrocchia, con l’unione o la conversione, ovvero, la trasformazione da inamovibile in amovibile (can. 454, & 3, 1423, & 2, 1430, & 1). Solo per questi atti, non già per l’erezione, si richiede il consenso della S. Sede a norma dei sacri canoni.
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5° - Inoltre il fondatore di un beneficio, col consenso dell’Ordinario Diocesano, può porre, in limine fundationis, delle condizioni anche contrarie al diritto comune, come dice espressamente il can. 1417, & 1.-Perciò, anche sotto questo punto di vista, il Superiore della fondazione del beneficio, ossia la parrocchia, appartenesse alla sudetta Congregazione.
Il Sac. Vincenzo Saroli, come membro della Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, fu nominato parroco della parrocchia dei Santi Baudolino, Rocco e Barnaba ad nutum sia dell’Ordinario Diocesano sia del Superiore religioso, a norma del can. 454, & 5.
La nomina ad nutum del Sac. Vincenzo Saroli alla parrocchia suddetta, come tutti gli altri religiosi, risulta evidentemente tanto dalla lettera di presentazione all’Ordinario Diocesano quanto dalla Bolla o Decreto di nomina dell’Ordinario.
Il sottoscritto, nella lettera di presentazione del 7 febbraio 1926, diceva: «Presento a vostra Eccellenza Revma, quale parroco della nuova parrocchia detta di S. Rocco in Alessandria, il Sac. Vincenzo Saroli, religioso professo della suddetta Congregazione.
Chiedo umilmente, come è del resto la prassi delle parrocchie affidate a Congregazioni religiose, che il parroco pro tempore di S. Rocco sia ad nutum et Episcopi et Superioris Congregationis Div . Prov….»
Il Vescovo nella Bolla o Decreto di nomina, 13 febbraio 1926, così si esprime: «Tenore praesentium te….in praepositum parochum eligimus et deputamus ad nutum tam loci Ordinarii, monito Superiore, quam Superioris, monito Ordinario, ad normam juris canonici can. 454».
Queste parole esprimono la chiara e precisa disposizione stabilita dal Codice per i parroci, che appartengono ad religiosam familiam, i quali sono sempre, “ratione personae, amovibiles ad nutum tam loci Ordinarii, monito Superiore, quam Superioris, monito Ordinario, aequo iure” (can. 454, & 5).
Il Sac. Vincenzo saroli appartiene tuttora alla Congregazione religiosa della Piccola Opera della Divina Provvidenza.
1° - Qualora fosse vero che il detto Sacerdote, come egli afferma, non appartenesse più alla Congregazione religiosa, ne seguirebbe come logica e necessaria conseguenza giuridica ch’egli, per ciò stesso, avrebbe cessato di essere parroco, essendo stato nominato a tale ufficio solo perché religioso appartenente alla suddetta Congregazione.
Quindi, cessando il vincolo religioso e l’appartenenza alla Congregazione, viene ipso iure a cessare anche il titolo giuridico del legittimo possesso della parrocchia; e, secondo i più elementari principî del diritto canonico, sarebbe giuridicamente assurdo il dire, come sembra supporre il ricorrente Sac. Vincenzo Saroli, che un parroco nominato ad nutum possa, in virtù di un atto personale e privato, senza l’intervento della competente Autorità Ecclesiastica, sostituire un altro titolo giuridico a quello precedente, diventare di proprio arbitrio parroco stabile ed inamovibile, mutando in tal guisa la natura stessa del beneficio e della parrocchia.
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2°
- Il suddetto Sacerdote, al momento della nomina all’ufficio di
parroco, era religioso professo di voti perpetui. Ora, siamo a luglio
del 1938, il Vescovo benevolo non lo ha cercato, o forse non si
accontentò di quanto gli è stato offerto, è ancora in
Congregazione, parroco di S. Rocco, separatosi dalla
Comunità. senza
permesso e nostro malgrado
alcuna giusta causa, senza averne chiesto alcun permesso separatosi
e nostro malgrado dalla Comunità.
Il Rescritto della S. Congregazione de’ Religiosi del 25 giugno 1937, a cui si riferisce il Sac. Vincenzo Saroli nel ricorso sopra accennato, provvederà forse alla coscienza di lui rispetto ai voti religiosi, non so, ma non deroga certamente ne lede i diritti di terzi, ossia della Congregazione della Divina Provvidenza, per ciò che riguarda la parrocchia dei Santi Barnaba, Rocco e Baudolino (can. 46).
Il Don Saroli non fece mai alcuna domanda per venire dispensato dai voti e neanche la mandò quando il sottoscritto, nella imminenza di un suo viaggio in America, dove sarebbe rimasto lungamente, gliela faceva chiedere per iscritto, (e si era già nel settembre del 1934) dal Canco Perduca, membro influente della nostra Congregazione.
Ne
all’Ordinario di Tortona ne a quello di Alessandria mai il
sottoscritto ebbe a dire d’aver dimesso il Don Saroli, il quale fu
sempre ritenuto per nostro Religioso, sì che era
annualmente veniva invitato ai
nostri Esercizi Spirituali annuali,
secondo la Regola.
Il predetto Don Saroli afferma, nel citato ricorso, che, trovandosi in possesso della parrocchia, si trova già incardinato nella diocesi di Alessandria ratione beneficii.
Questa questione non riguarda direttamente il sottoscritto, bensì l’Ordinario Diocesano di Alessandria, Si può tuttavia, in via incidentale, osservare che la disposizione del can. 114, secondo il testo della legge, la costante giurisprudenza della S. Congregazione del Concilio e la comune dottrina dei canonisti, non è applicabile ai parroci religiosi che vengono nominati ad nutum.
Conclusione
Se il Sac. Vincenzo Saroli appartiene tuttora alla Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, deve ubbidire al precetto del Visitatore Apostolico di lasciare la parrocchia e portarsi in Venezia. Se vuole abbandonare la Congregazione, si regoli a norma dei sacri canoni. In ogni caso deve lasciare libera la parrocchia, che gli fu conferita solo ad nutum e in quanto era religioso, membro della suddetta Congregazione, a cui la parrocchia appartiene secondo le tavole di fondazione.
Pienamente
fiducioso nella sapienza e giustizia di cotesto Supremo Tribunale,
ritengo che quanto ho rispettosamente osservato possa bastare alla
saggezza degli Eccell.mi giudici, ai giusti fini di questa causa, che
mi dà tanta pena, per motivi che evidentemente si comprendono. Onde
spero che, nella sua intelligente pietà, vorrà il Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica dispensare il cuore, già da anni tanto
amareggiato d’un
di questo povero Sacerdote e padre in
Cristo del Don Saroli, accolto misero ragazzo, portato fin
sull’altare, fatto parroco, amato nel Signore e trattato sempre
con longanimità e viscere di carità più che una madre il figlio
suo, dal discendere a confutare particolarmente parecchie
insulse asserzioni
affermazioni che non hanno base di verità, più
di una insinuazione maligna e calunnie che si
trovano nel di costui ricorso, e che il sottoscritto, insieme ad
altri dolori, avuti dal Don Saroli, già ha sepolte nel cuore di Gesù
crocifisso, perdonando e pregando.
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Tuttavia
il sottoscritto si fa dovere dichiarare
di tenersi sempre a piena disposizione di cotesto Supremo Tribunale,
riservandosi il diritto di documentare ciò che sopra ha detto, e
delegare altri dare
anche di riferi portare a
dare conoscenza d’altro, per quanto doloroso
penoso, qualora lo svolgimento della
causa lo ponesse nella spiacevole
necessità di dover giungere a tale estremo.
Con la più grande venerazione, di cotesto Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, osseq.mo e umile servitore in Gesù Cr.
La parrocchia dei Santi Barnaba, Rocco e Baudolino in Alessandria, è parrocchia religiosa, affidata alla Congregazione “Piccola Opera della Divina Provvidenza”, canonicamente approvata come Congregazione religiosa. Infatti:
1° - il beneficio parrocchiale dei santi Barnaba, Rocco e Baudolino è beneficio religioso, di cui nel can. 1411, 2°, essendo stato costituito dal sottoscritto nella qualità di Superiore della Congregazione religiosa della Divina Provvidenza, versando la somma complessiva di L.70.000, con l’espressa intenzione e dichiarazione, manifestata al Vescovo di Alessandria e da lui accettata, che la parrocchia di nuova erezione fosse affidata alla suddetta Congregazione religiosa.
2° - Secondo gli accordi intervenuti fra l’autorità ecclesiastica e l’autorità civile, la Confraternita dei Santi Barnaba e Rocco cedette alla nuova parrocchia la chiesa, i locali, gli arredi, i redditi di L.329; e il regio assenso al Decreto del Vescovo per l’erezione della nuova parrocchia venne concesso sotto l’espressa condizione che alla parrocchia fosse unito un Istituto per ragazzi poveri, affidato alla Piccola Opera della Divina Provvidenza.
Fu appunto per questo motivo che il sottoscritto, col pieno consenso e gradimento dell’Ecc.mo Vescovo di Alessandria, si sobbarcò alla non lieve spesa della costituzione del beneficio parrocchiale, con la condizione sopra accennata che tanto l’Istituto per ragazzi poveri, quanto la parrocchia, appartenessero alla propria Congregazione religiosa della Divina Provvidenza.