h6 { color: #000000; orphans: 2; widows: 2; text-indent: 1.25cm; direction: ltr; background: transparent; page-break-after: avoid }   h6.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: it-IT }   h6.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt }   h6.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; so-language: ar-SA }

V118T149 V118P126



[Fotocopia dattiloscritta con correzioni di Don Orione]


Per la presente convenzione, la quale diventerà vincolativa per il comune soltanto dopo che avrà riportato le approvazioni richieste dalla legge:


1° Il comune di Novi Ligure, in persone del suo sindaco Porta Avv. Armando, si obbliga di vendere al rev.do don Luigi Orione, o a chi egli si riserva di dichiarare, il quale accetta, alle condizioni di cui infra, gli stabili costituenti il fabbricato già Collegio S. Giorgio, cio cortili, accessi, pertinenze e dipendenze compresa la casa già Dellachà come ora sono posseduti dal comune, fatta eccezione per quanto concerne la Piazza delle poste.


2° La vendita si intende fatta per il prezzo convenuto di lire trecentomila, comprese le incluse tasse e spese dell’atto, che il rev.do Don Orione, o l’acquirente, si obbliga a pagare al comune per metà il lire 150.000 entro un mese dall’approvazione del presente contratto, e per l’altra metà, anche a rate, in un periodo di tempo no superiore ad anni venti. Durante la mora l’acquirente corrisponderà al comune per le somme non ancora pagate gli interessi del quattro e mezzo per cento, rimanendo a carico del comune le imposte relative a detti interessi.


3° L’acquirente si impegna di preferire nell’uso dello stabile un istituto maschile di educazione diretto dal rev.do Don Orione, o da chi per esso.


4° Lo stabile verrà consegnato dal comune al compratore sgombro, salvo il disposto, in contrario, dalla legge nei riguardi dell’ufficio postale.


Tortona Novi Ligure, lì            1924