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[Testo dattiloscritto. Concessione della Chiesa di San Giacomo di Scossacavalli. Testo già presente in Annate 1930/6/6 a.c.]
IN NOME DI DIO –Amen
Avanti a Me Segretario della S.C. del Concilio sono personalmente comparsi:
L’Ill.mo Rev.mo Prof.
Mons. Salvatore Talamo del fu
Michele, Alessandro
Bernabai del fu… nato a Napoli,
uno dei canonici Camerlenghi Maggiori del Capitolo di S.Pietro in
Vaticano, debitamente autorizzato dal medesimo; con deliberazione del
giorno 8
Decembre 1929 1930, che in
copia autentica, rilasciata dal Rev.mo Mons. Alessandro
Bernabai Segretario Capitolare,
si allega al presente atto sotto la lettera A.
Il Rev.mo
P.Abate D. Angelo Devastano del do Sac.te Luigi
Orione fu Vittorio nato a Pontecurone
(Alessandria) Presidente Superiore
della Congregazione dei
PP. Cistercensi di Casamari (Veroli)
Figli della Divina Provvidenza
debitamente autorizzato dal Consiglio dei
PP. della Congregazione stessa,
che si allega sotto la lettera B.
I predetti Rev.mi Signori a me Segretario noti, stipulano quanto appresso:
Articolo 1° - L’Ill.mo e Rev.mo Mons.
Salvatore Talamo,
Alessandro Bernabai nella spiegata
qualifica, concede alla Congregazione dei PP.
Cistercensi di Casamari Figli
della Divina Provvidenza e per essa al Rev.mo
P.Abate D. Angelo Savastano suo Presidente,
Sac.te Luigi Orione suo Superiore, che accetta,
l’uso perpetuo della Chiesa di S.Giacomo a Scossacavalli e dei
locali annessi, liberi da ogni Confraternita.
Articolo 2° - La concessionaria Congregazione
dei PP. Cistercensi di Casamari
Figli della Divina Provvidenza si assume
l’obbligo di officiare la Chiesa di S. Giacomo, tenendovi
abitualmente almeno: a) due
a) un sacerdote
confessore b) di mantenere la Chiesa a
proprie spese e in stato decente e convenevole al culto. C) di
celebrarvi ogni anno, nella festa del S. Titolare, i primi e secondi
Vesperi in musica e messa cantata, come suole praticare per altre sue
filiali.
Articolo 3° - La Congregazione si assume
l’obbligo di
compiere lavori diretti a liberare la
Chiesa dallo stato di umidità nel sottosuolo e pareti, della
restaurazione dei locali annessi e delle riparazioni ordinarie e
straordinarie di qualunque specie e identità, riguardanti anche
fondamenta, muri maestri, travi, tetto e quant’alto possa essere
imposto dall’Autorità Edilizia di Roma.
Articolo 4° - Prima di incominciare i lavori di restauro ecc. la Congregazione si obbliga di far redigere da un Ingegnere regolare perizia, che presenterà all’approvazione del Capitolo.
Articolo 5° - Le imposte erariali e fiscali di qualunque natura presenti e future, che graveranno i locali suddetti e sulle nuove costruzioni che eventualmente vi si faranno, benché intestate al Rev.mo Capitolo di S.Pietro, saranno esclusivamente a carico della Congregazione concessionaria.
Articolo 6° - Il concedente Capitolo
da’ alla Congregazione Cistercense da Casamari ampla facoltà di
aumentare i locali annessi alla Chiesa, acquistando, se la
Congregazione lo riterrà opportuno, altra proprietà limitrofa, da
intestarsi sempre al Capitolo Vaticano.
Articolo 7
6° - Qualora la nominata Congregazione
abbandonasse volontariamente
di Sua libera e spontanea volontà la
Chiesa e i locali ad essa pertinenti, compresi altresì quelli
contemplati nell’Articolo 5°, il Rev:mo
Capitolo non
ne rientrerà in possesso, senza obbligo
da sua parte di pagare somma alcuna per le migliorie e costruzioni
tutte che la Congregazione vi avesse eseguito.
Articolo 8
7° - Nessun compenso, come
nell’Articolo 6°, potrà
pretendere la Congregazione Cistercense
dei Figli della Divina Provvidenza se
fosse obbligata abbandonare la Chiesa e i locali anzidetti per forza
maggiore (leggi sovversive, mancanza
di soggetti, mancanza di
soggetti, ecc) rimanendo in questo caso
obbligato il Capitolo di restituire alla Congregazione l’uso della
Chiesa e dei locali, qualora essa sarà in condizioni di ritornarvi.
Articolo 9
8° - Durante l’assenza dei PP.
Cistercensi Figli della Divina Provvidenza,
contemplata dall’articolo 7°, il
Rev.mo Capitolo si obbliga a
di tener aperta la Chiesa al culto,
destinandovi
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provvisoriamente a sue spese un Rettore per le SS. Funzioni fino al ritorno dei PP. Della Congregazione.
Articolo 10
9° - Non potrà mai la Congregazione
Cistercense dei
Figli della Divina Provvidenza vedere, cedere,
permutare ai privati o ad altri enti morali o religiosi, sotto
qualsiasi titolo la Chiesa e locali sotto pena di decadenza, né
potrà adibire persone laiche
estranee non appartenenti alla Congregazione
a custodia dei locali stessi.
Articolo 11
10° - Per le Ricognizioni in Dominum,
la Congregazione Cistercense
dei Figli della Divina Provvidenza si
obbliga di corrispondere a
a versare nella Cassa del Capitolo
Vaticano lire trecento
cento (L. 3100.00)
annue, il giorno della festa di S. Giacomo.
Articolo 12
11° - In caso di inadempienza a
qualunque degli obblighi assunti dalla Congregazione Cistercense
dei Figli della Divina Provvidenza e per
essa dal Rev.mo P.Abate D.
Angelo Savastano, Superiore Sac.te Luigi Orione,
sarà in facoltà del capitolo vaticano di revocare la concessione di
uso perpetuo, fatte come sopra, e di ritornare, previa legale
diffida, in possesso della Chiesa e dei locali annessi.
Ciascuno dei contraenti, per quanto li riguarda, dichiarano di accettare e osservare in ogni sua parte il presente contratto, apponendovi la propria firma, obbligandosi a norma di legge.
Roma, dalla S.C. del Concilio li