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[Testo dattiloscritto. Concessione della Chiesa di San Giacomo di Scossacavalli. Testo già presente in Annate 1930/6/6 a.c.]


IN NOME DI DIO –Amen


Avanti a Me Segretario della S.C. del Concilio sono personalmente comparsi:

L’Ill.mo Rev.mo Prof. Mons. Salvatore Talamo del fu Michele, Alessandro Bernabai del fu… nato a Napoli, uno dei canonici Camerlenghi Maggiori del Capitolo di S.Pietro in Vaticano, debitamente autorizzato dal medesimo; con deliberazione del giorno 8 Decembre 1929 1930, che in copia autentica, rilasciata dal Rev.mo Mons. Alessandro Bernabai Segretario Capitolare, si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Rev.mo P.Abate D. Angelo Devastano del do Sac.te Luigi Orione fu Vittorio nato a Pontecurone (Alessandria) Presidente Superiore della Congregazione dei PP. Cistercensi di Casamari (Veroli) Figli della Divina Provvidenza debitamente autorizzato dal Consiglio dei PP. della Congregazione stessa, che si allega sotto la lettera B.

I predetti Rev.mi Signori a me Segretario noti, stipulano quanto appresso:

Articolo 1° - L’Ill.mo e Rev.mo Mons. Salvatore Talamo, Alessandro Bernabai nella spiegata qualifica, concede alla Congregazione dei PP. Cistercensi di Casamari Figli della Divina Provvidenza e per essa al Rev.mo P.Abate D. Angelo Savastano suo Presidente, Sac.te Luigi Orione suo Superiore, che accetta, l’uso perpetuo della Chiesa di S.Giacomo a Scossacavalli e dei locali annessi, liberi da ogni Confraternita.

Articolo 2° - La concessionaria Congregazione dei PP. Cistercensi di Casamari Figli della Divina Provvidenza si assume l’obbligo di officiare la Chiesa di S. Giacomo, tenendovi abitualmente almeno: a) due a) un sacerdote confessore b) di mantenere la Chiesa a proprie spese e in stato decente e convenevole al culto. C) di celebrarvi ogni anno, nella festa del S. Titolare, i primi e secondi Vesperi in musica e messa cantata, come suole praticare per altre sue filiali.

Articolo 3° - La Congregazione si assume l’obbligo di compiere lavori diretti a liberare la Chiesa dallo stato di umidità nel sottosuolo e pareti, della restaurazione dei locali annessi e delle riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque specie e identità, riguardanti anche fondamenta, muri maestri, travi, tetto e quant’alto possa essere imposto dall’Autorità Edilizia di Roma.

Articolo 4° - Prima di incominciare i lavori di restauro ecc. la Congregazione si obbliga di far redigere da un Ingegnere regolare perizia, che presenterà all’approvazione del Capitolo.

Articolo 5° - Le imposte erariali e fiscali di qualunque natura presenti e future, che graveranno i locali suddetti e sulle nuove costruzioni che eventualmente vi si faranno, benché intestate al Rev.mo Capitolo di S.Pietro, saranno esclusivamente a carico della Congregazione concessionaria.

Articolo 6° - Il concedente Capitolo da’ alla Congregazione Cistercense da Casamari ampla facoltà di aumentare i locali annessi alla Chiesa, acquistando, se la Congregazione lo riterrà opportuno, altra proprietà limitrofa, da intestarsi sempre al Capitolo Vaticano.

Articolo  7 6° - Qualora la nominata Congregazione abbandonasse volontariamente di Sua libera e spontanea volontà la Chiesa e i locali ad essa pertinenti, compresi altresì quelli contemplati nell’Articolo 5°, il Rev:mo Capitolo non ne rientrerà in possesso, senza obbligo da sua parte di pagare somma alcuna per le migliorie e costruzioni tutte che la Congregazione vi avesse eseguito.

Articolo 8 7° - Nessun compenso, come nell’Articolo 6°, potrà pretendere la Congregazione Cistercense dei Figli della Divina Provvidenza se fosse obbligata abbandonare la Chiesa e i locali anzidetti per forza maggiore (leggi sovversive, mancanza di soggetti, mancanza di soggetti, ecc) rimanendo in questo caso obbligato il Capitolo di restituire alla Congregazione l’uso della Chiesa e dei locali, qualora essa sarà in condizioni di ritornarvi.

Articolo 9 8° - Durante l’assenza dei PP. Cistercensi Figli della Divina Provvidenza, contemplata dall’articolo 7°, il Rev.mo Capitolo si obbliga a di tener aperta la Chiesa al culto, destinandovi

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provvisoriamente a sue spese un Rettore per le SS. Funzioni fino al ritorno dei PP. Della Congregazione.

Articolo 10 - Non potrà mai la Congregazione Cistercense dei Figli della Divina Provvidenza vedere, cedere, permutare ai privati o ad altri enti morali o religiosi, sotto qualsiasi titolo la Chiesa e locali sotto pena di decadenza, né potrà adibire persone laiche estranee non appartenenti alla Congregazione a custodia dei locali stessi.

Articolo 11 10° - Per le Ricognizioni in Dominum, la Congregazione Cistercense dei Figli della Divina Provvidenza si obbliga di corrispondere a a versare nella Cassa del Capitolo Vaticano lire trecento cento (L. 3100.00) annue, il giorno della festa di S. Giacomo.

Articolo 12 11° - In caso di inadempienza a qualunque degli obblighi assunti dalla Congregazione Cistercense dei Figli della Divina Provvidenza e per essa dal Rev.mo P.Abate D. Angelo Savastano, Superiore Sac.te Luigi Orione, sarà in facoltà del capitolo vaticano di revocare la concessione di uso perpetuo, fatte come sopra, e di ritornare, previa legale diffida, in possesso della Chiesa e dei locali annessi.

Ciascuno dei contraenti, per quanto li riguarda, dichiarano di accettare e osservare in ogni sua parte il presente contratto, apponendovi la propria firma, obbligandosi a norma di legge.


Roma, dalla S.C. del Concilio li